Contrattazione e danno erariale, il caso Azzano Decimo
La stampa locale ha riportato la notizia di un’indagine, da parte della Corte dei Conti, per un danno erariale derivante da un accordo decentrato sottoscritto per il personale del Comune di Azzano Decimo. Si ritiene doveroso intervenire per una corretta rappresentazione dei fatti. Tutti i soggetti firmatari di un accordo decentrato sottoscritto tra il 2011 (preintesa) e il 2012 (definitivo), nonché il presidente della delegazione di parte pubblica (il dirigente del personale) e i componenti della Giunta comunale di allora hanno ricevuto dalla procura della Corte dei Conti, sezione eegionale, un invito a dedurre in ordine a un danno che viene imputato ad un comportamento gravemente colposo degli stessi e che viene quantificato in circa 132.000 euro.
In via preliminare va sottolineato come, per quanto a conoscenza, non via sia alcun precedente a livello nazionale in cui, pur in una fase ancora istruttoria, si ipotizzi una corresponsabilità di tutti i soggetti di parte sindacale (Rsu e rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali). In un procedimento che presenta alcune analogie – riferito al Comune di Firenze – la procura competente ha ipotizzato una responsabilità solo di alcuni componenti della Rsu.
Quello che va premesso, prima di entrare nel merito della questione, è che è stato presentato un ricorso in Cassazione per difetto di giurisdizione, la cui pronuncia è attesa per il prossimo 7 luglio e rispetto al quale lo stesso pubblico ministero, nella sua requisitoria, ha condiviso l’esistenza di un problema di giurisdizione. Se la pronuncia dovesse risultare coerente con la posizione della stessa accusa, ciò confermerebbe la circostanza che ai soggetti di parte sindacale, che agiscono come controparte e nell’esercizio di prerogative tutelate dalla legge, non può essere addebitata alcuna responsabilità . Precise disposizioni di legge, peraltro, individuano in modo chiaro i soggetti cui deve essere addebitata una eventuale responsabilità e tra questi non figurano certo i dirigenti sindacali.
Nel merito, l’accordo in questione riguarda progressioni orizzontali con decorrenza economica 1° gennaio 2010, sulla scorta delle valutazioni riferite ad un biennio antecedente a quello interessato dal blocco disposto con l’art. 9 del decreto legge. 78/2010 (triennio 2011-2013, poi prorogato di un ulteriore anno). Peraltro, per quanto era possibile valutare all’atto della firma, i relativi presupposti di diritto risultavano maturati – e le relative scelte di carattere discrezionale assunte – antecedentemente al decorrere del blocco (1° gennaio 2011), circostanza che ha condotto diverse sezioni di controllo della Corte dei Conti, fra cui quella del Fvg, a ritenere legittima, in più pareri, l’attribuzione di posizioni economiche orizzontali, ancorché formalizzata dopo il 31 dicembre 2010. Da sottolineare inoltre come le risorse economiche in questione, anche qualora non si fosse proceduto all’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali oggetto dell’indagine, sarebbero state ugualmente distribuite in produttività collettiva a favore del personale dipendente.
Queste sono alcune delle motivazioni per cui, diversamente da vari componenti della Giunta comunale del tempo, non abbiamo chiesto di superare la problematica in modo semplicistico, ovvero diffidando l’attuale amministrazione affinché proceda alla ripetizione di quanto percepito dai dipendenti beneficiari delle progressioni economiche orizzontali (che non hanno ricevuto alcuna comunicazione dalla Corte): credevamo e crediamo, infatti, di aver apposto la nostra firma su un accordo pienamente legittimo. Peraltro, poiché dal 1° gennaio 2015 il blocco delle progressioni disposto dalla legge non è più in vigore, non comprendiamo neppure come mai l’attuale amministrazione continui a sospendere l’erogazione dei relativi benefici, in assenza di pronunce di sorta, determinando di fatto una riduzione dell’entità del “danno”.
La vicenda è, come sottolineato sopra, di interesse nazionale, giacché in discussione è l’intera esistenza di tutte le Rsu. Chi offrirebbe ancora la propria disponibilità a rivestire un ruolo simile qualora, in astratto, possa essere accertata e sanzionata un’ipotetica responsabilità delle Rsu per danno erariale? In circostanze di fatto e di diritto in cui, tra l’altro, sostanzialmente manca un controllo preventivo di legittimità sugli atti, in cui dottrina, giurisprudenza e gli stessi pareri delle sezioni regionali della Corte dei Conti (perfino all’interno di una stessa Sezione regionale) sono disomogenei e di ardua decifrazione, in cui le prerogative sindacali sono dimezzate, i carichi di lavoro aumentati e i livelli di conflittualità pure. E in cui, ancora, a sindacati e Rsu non è preclusa soltanto ogni possibilità di acquisire pareri, sia presso la Corte dei Conti, sia presso gli uffici di consulenza della Regione, ma anche quella di stipulare polizze assicurative – diversamente da politici e dirigenti – poiché il rischio non è presente in letteratura e la copertura non è disponibile?
Fp-Cgil e Cisl Fp Pordenone, Cisal Enti locali Fvg
Pier Luigi Benvenuto, Angelo Del Tin, Beppino Michele Fabris